IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo
  grado   iscritta   al   n. 216  del  Ruolo  Generale  degli  Affari
  Contenziosi  dell'anno  1999  e  vertente  tra  Nuova  Formula  '78
  societa'  cooperativa  a  responsabilita'  limitata, in persona del
  legale  rappresentante  pro-tempore  elettivamente  domiciliata  in
  Civitavecchia,  via  Borghese  n. 2,  presso  lo  studio  dell'avv.
  Ludovico  D'Amico,  che  la  rappresenta  e  difende  giusta delega
  apposta  a  margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto
  ingiuntivo;  opponente,  e  Istituto bancario San Paolo di Torino -
  Istituto  mobiliare  italiano,  societa' per azioni, in persona del
  legale  rappresentante  pro-tempore,  elettivamente  domiciliato in
  Civitavecchia, via Bernini n. 10, presso lo studio dell'avv. Marisa
  Gentili,  che  lo  rappresenta  e  difende giusta delega apposta in
  calce  alla copia notificata dell'atto di citazione in opposizione;
  opposta.      Con  atto di citazione notificato in data 19 febbraio
  1999  la  societa'  cooperativa  Nuova  Formula '78, in persona del
  legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione avverso il
  decreto   ingiuntivo  n. 133  del  1998  emesso  dal  tribunale  di
  Civitavecchia  in  data  2  dicembre  1998  con  il quale era stato
  ingiunto  alla  medesima  societa'  il  pagamento della somma di L.
  296.598.564,  oltre  interessi  e  spese, quale saldo passivo, alla
  data  del 7 agosto 1998, del c/c n. 797, dalla stessa aperto presso
  l'Istituto  bancario San Paolo di Torino, filiale di Civitavecchia.
      L'opponente  contestava  l'ammontare  del credito vantato dalla
  banca, essendo stata calcolata la predetta somma senza tenere conto
  degli  accordi  intercorsi tra le parti anche per quanto riguardava
  il criterio di determinazione degli interessi.
    Alla  prima  udienza di trattazione del 10 novembre 1999 la banca
  riproponeva  l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del
  decreto  ingiuntivo  (gia'  formulata in comparsa di costituzione e
  reiterata alla udienza di prima comparizione e la cui decisione era
  stata  rinviata  dall'allora  istruttore  alla  successiva  fase di
  trattazione);  questo  giudice si riservava di provvedere in ordine
  alla medesima istanza concedendo alle parti termine per note.
    In  quelle  depositate  in  data  10  dicembre  1999  la societa'
  opponente   sollevava   questione  di  legittimita'  costituzionale
  dell'art. 25,  comma  2  del  decreto  legislativo  4  agosto 1999,
  n. 342,  recante modifiche all'art. 120 del testo unico delle leggi
  in   materia  bancaria  (decreto  legislativo  10  settembre  1993,
  n. 385),  nella parte in cui, dopo aver sancito che e' demandato al
  C.I.C.R.   -  Comitato  Interministeriale  per  il  Credito  ed  il
  Risparmio  -  stabilire  modalita'  e  criteri per la produzione di
  interessi   sugli   interessi  nelle  operazioni  poste  in  essere
  nell'esercizio  dell'attivita'  bancaria, di talche' sia assicurata
  nei  confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio
  degli  interessi  sia  debitori che creditori, testualmente prevede
  che:
        "Le  clausole  relative  alla  produzione  di interessi sugli
  interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente
  alla  data  di  entrata in vigore della delibera di cui al comma 2,
  sono  valide  ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono
  essere   adeguate   al  disposto  della  menzionata  delibera,  che
  stabilira'  altresi'  le  modalita'  e i tempi dell'adeguamento. In
  difetto   di   adeguamento,  le  clausole  divengono  inefficaci  e
  l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente".
    La  norma, ad avviso dell'opponente, sarebbe in contrasto sia con
  l'art. 76 della Costituzione, non contenendo la legge delega (legge
  24  aprile  1998, n. 128), in forza della quale e' stato emanato il
  decreto   legislativo   in   questione,   alcun   riferimento  alla
  regolamentazione    dell'anatocismo,   sia   con   l'art. 3   della
  Costituzione,  dal  quale  e'  desumibile  un generale principio di
  ragionevolezza,  se  ed in quanto si ritenga la norma de qua dotata
  di  efficacia  retroattiva,  non  sussistendo  motivi razionali che
  giustifichino tale diversita' di discipline.
    Osserva   il   giudice   che   la   questione   di   legittimita'
  costituzionale,  nei  termini  in  cui  e'  stata  prospettata,  e'
  rilevante  nel  presente  giudizio non solo ai fini della decisione
  sulla  domanda  giudiziale, ma anche per provvedere sulla richiesta
  di  concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
  opposto  formulata  dall'Istituto  Bancario  San  Paolo,  e  non e'
  manifestamente infondata.
    Sotto  il primo profilo devesi, infatti, rilevare che, sebbene la
  norma  denunciata presenti una formulazione equivoca e non contenga
  un'espressa  previsione  della retroattivita' delle disposizioni in
  essa contenute, tuttavia ben puo' essere interpretata in tal senso,
  ovvero  nel  senso  di  prevedere  la validita' e l'efficacia delle
  clausole  sulla  capitalizzazione  degli  interessi  contenute  nei
  contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto
  legislativo  e  fino  all'adozione  della  delibera  da  parte  del
  C.I.C.R. (che allo stato non risulta ancora intervenuta).
    Emerge,  invero, dall'esegesi del testo normativo che la volonta'
  del  legislatore  e' stata quella di affermare e sancire ex lege la
  validita'  e  l'efficacia di "vecchie" clausole e convenzioni sulla
  capitalizzazione  degli  interessi  che, alla luce della disciplina
  vigente  all'epoca  della  loro stipulazione, erano invalide e tali
  sono  state  dichiarate  dalla  Corte  di  cassazione, in quanto in
  contrasto   con   il  disposto  dall'art. 1283  c.c.  (cfr.:  Cass.
  12507/1999;  Cass.  3096/1999;  Cass.  2374/1999;  Cass. 1417/1998;
  Cass.  1252/1998).  Tale norma imperativa vieta che, in mancanza di
  usi  contrari, gli interessi scaduti producano interessi, salvo che
  intervenga   una   convenzione  posteriore  allo  loro  scadenza  e
  sempreche' si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.
    Orbene,    poiche'   nella   presente   controversia   viene   in
  considerazione  un  contratto  di conto corrente stipulato in epoca
  antecedente  all'entrata  in  vigore del citato decreto legislativo
  (29   aprile   1993)   e   tale   contratto   prevede  (art. 7)  la
  capitalizzazione  trimestrale  degli interessi passivi, rectius sui
  saldi  passivi,  la  questione di legittimita' costituzionale della
  norma  di  cui  all'art. 25 citato, laddove sancisce la validita' e
  l'efficacia   di  simili  clausole,  e'  rilevante  ai  fini  della
  decisione  che  questo  giudice  deve assumere. Invero, per effetto
  della  disciplina  con  esso  introdotta  le  clausole contrattuali
  suddette  (anche  stipulate anteriormente all'entrata in vigore del
  decreto  legislativo  in esame) sono pienamente valide ed efficaci,
  sicche'  sussisterebbero  tutti  i  presupposti  per  accedere alla
  richiesta di provvioria esecuzione.
    A  diverse  conclusioni dovrebbe, invece, pervenirsi qualora tale
  piu'  recente  disciplina  sia  ritenuta  in contrasto con la Carta
  costituzionale:  infatti,  sulla  scorta  del riferito orientamento
  giurisprudenziale,  la clausola relativa all'anatocismo e' nulla e,
  quindi,  mancherebbero  i  presupposti  per disporre la provvisoria
  esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
    Questa, d'altro canto, neppure potrebbe essere limitata alla sola
  sorte,   ritenendo   questo  giudice  che  debba  essere  condiviso
  l'orientamento  giurisprudenziale  e  dottrinale secondo cui non e'
  consentita   la   provvisoria   esecuzione  parziale  (cfr.:  Cass.
  2549/1976;  nella  giurisprudenza di merito v.: trib. Pistoia, ord.
  12 ottobre 1994; trib. Milano, ord. 30 giugno 1994; trib. Macerata,
  ord.  12  febbraio 1993; trib. Torino, ord. 25 febbraio 1992; trib.
  Napoli, ord. 27 marzo 1991).